Le aziende hanno dovuto applicare i nuovi criteri, previsti dal “Titolo V-B”, dal 14/12/06
La pubblicazione del d.lgs. 195/06 (G.U n. 124 del 30 maggio 2006), comporta l’integrazione di un nuovo titolo al D.lgs. 626/94 “protezione da agenti fisici”.
Il nuovo decreto impone nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro. Pertanto, come abbiamo già segnalato via email ai nostri abbonati lo scorso ottobre, anche se si è in possesso della valutazione eseguita ai sensi del d.lgs. 277/91, è obbligatorio effettuare una nuova valutazione dell’esposizione al rumore entro il 31/12/2006.
Il nuovo Titolo V-bis “Protezione da Agenti Fisici” (artt. dal 49-bis al 49duodecies) sostituisce il precedente D. Lgs. n. 277/91 (capo IV), introducendo le seguenti novità.
- La valutazione del rumore diventa parte integrante della valutazione dei rischi.
- Non cambia la possibilità di autocertificazione.
- Sono fissati nuovi limiti di esposizione a 87 dBA. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono così fissati:
- valori limite di esposizione rispettivamente LEX, 8h = 87 dB(A) e ppeak => 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori superiori di azione rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak => 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak => 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
- L’obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione).
- Obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da 80dBA.
- Obbligo di usare i DPI parte da 85 dBA.
Le aziende devono applicare le nuove norme dal 14/12/06.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. La voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa. Ciò significa che eventuali mancate valutazioni, o inadeguate, carenti o insufficienti valutazioni dei rischi, che ad esempio non considerano lavorazioni effettivamente rumorose, saranno sanzionate in base agli artt. 4 comma 2 e 89 del D. Lgs. n. 626/94, venendo così transitoriamente riassorbite nella disciplina generale che prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo indelegabile di valutazione di tutti i rischi lavorativi (art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).