sicurezza nella verniciatura del legno

La diffusione dei prodotti all’acqua richiede una revisione delle regole di igiene del lavoro legate all’impiego delle vernici. Per evitare interpretazioni superficiali (“l’acqua non fa male!”) o burocratiche (“le vernici, con il 5% o con il 90% di solvente, sono tutte uguali!”) abbiamo
chiesto a circa 300 esperti che lavorano nelle ASL e nelle Regioni di tutta Italia un parere sui vantaggi legati all’impiego delle vernici all’acqua.

Revisione delle regole di igiene del lavoro legate all’impiego delle vernici.

AUTORIZZAZIONI, SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Classificazione di attività insalubre

Prima di iniziare un’attività che comprende operazioni di verniciatura, bisogna darne comunicazione al Sindaco con 15 giorni di preavviso. Le operazioni di verniciatura sono sempre considerate attività insalubri di prima classe (articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 27/7/1934 n° 1265) e devono essere tenute lontane dalle abitazioni. Per le attività esistenti, essendo tale disposizione largamente inosservata, al fine di evitare le sanzioni previste, è consigliabile rivolgersi al Comune, onde verificare la possibilità di deroghe. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di aziende che, messo per ampliamenti di strutture già esistenti, si sono viste rifiutare il nulla osta, anche nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti all’acqua. Il rifiuto è dovuto al fatto che la legge non distingue tra vernici con diverso contenuto di solventi, equiparando i prodotti all’acqua (che hanno un contenuto di solventi non superiore al 10%) ai prodotti tradizionali. E’ in corso un’azione di sensibilizzazione degli Enti competenti, al fine di ottenere una circolare interpretativa che incentivi l’impiego di prodotti a minor contenuto di solventi, attualmente ostacolato dall’applicazione incomprensibilmente restrittiva di questa norma (vedi PVL 18).

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: solo in alcune zone

Autorizzazione sanitaria

I regolamenti comunali di igiene prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria (da richiedere al Comune) per tutti quei locali dove si svolgono le attività di verniciatura. Le modalità con cui si richiede l’autorizzazione possono variare da Comune a Comune. Senza autorizzazione sanitaria non è concesso l’inizio della attività ed in mancanza di essa é prevista l’ordinanza di chiusura.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: nessuno

Caratteristiche essenziali dei locali

L’art 19 del DPR 303 del 19/3/1956 prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in locali separati, in modo da non diffondere l’inquinamento verso lavoratori che svolgono mansioni diverse. La zona di essiccazione dovrà quindi essere separata dall’area di verniciatura e nei locali adibiti alle attività di verniciatura dovrà essere garantito un corretto ricambio di aria. Per la verniciatura, l’essiccazione e l’incollaggio, l’art. 20 del DPR 303/56 prevede l’installazione di un impianto di aspirazione, atto ad impedire o ridurre al minimo possibile lo sviluppo e la diffusione di vapori nocivi e/o odori nell’ambiente di lavoro; l’aspirazione va posizionata nel punto più vicino possibile all’emissione. L’art. 21 del DPR 303/56 prevede che, nelle lavorazioni in cui si sviluppano polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro è tenuto a realizzare impianti per impedire o ridurne al minimo possibile lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro. L’aspirazione dell’overspray deve essere eseguita possibilmente in corrispondenza del punto in cui si forma.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: nessuno

Prevenzione incendi

Il DM del 16 febbraio 1982, modificato dal DM 27/3/85 e dal DM 30/10/86, ha aggiornato l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè all’obbligo del certificato di prevenzione incendi che deve essere richiesto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le attività del settore legno che sono soggette alla certificazione antincendio, rilasciata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, comprendono:
– stabilimenti ed impianti dove si impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 Kg
– officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
– stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno, con materiale in lavorazione e/o in deposito superiori ai 5000 kg
– industrie dell’arredamento con più di 25 addetti.

Nel caso che vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato già rilasciato, occorre presentare una nuova domanda, comunicando le variazioni anche attraverso i nuovi progetti sottoposti al preventivo esame dei Vigili del Fuoco.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: solo se non etichettati come infiammabili e/o combustibili e comunque l’esenzione dall’autorizzazione dei vigili del fuoco deve deve tener conto degli aspetti indicati nei punti b), c) e d).

Tipo di impianti

La presenza diffusa di vapori di solventi e vernici infiammabili, impone di ricorrere ad impianti elettrici del tipo AD (anti deflagrante).

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: solo se non etichettati come infiammabili e/o combustibili e comunque l’esenzione dall’autorizzazione dei vigili del fuoco deve deve tener conto degli aspetti indicati nei punti b), c) e d).

Legge 626

Il DL 626/94, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede una serie di adempimenti per la prevenzione e la riduzione del rischio nell’attività produttiva.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: la legge prescrive di impiegare sostanze meno pericolose nei casi in cui ciò é tecnicamente possibile, per cui i prodotti all’acqua sono indubbiamente favoriti da queste indicazioni

Stoccaggio

Le sostanze nocive quali mastici, solventi e vernici, oltre che essere conservate in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, non devono essere accumulate nei locali di lavoro oltre le necessità della produzione in corso (art. 18 DPR 303/56). Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto di tali sostanze, dovrà accertarsi che nei contenitori siano riportati i contrassegni ed i simboli previsti dalla legge sulla etichettatura n. 256 del 29/5/1974 e dal DM 31/2/85 e successive modificazioni e integrazioni.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: nessuno (vedi paragrafo “prevenzione incendi”)

Visite mediche

II DPR 303/56, nonchè il DL 277/91, prevedono che vengano sottoposti a visite mediche preventive e periodiche tutti i lavoratori impegnati in lavorazioni che espongono a sostanze o agenti nocivi. Le visite preventive sono quelle che si effettuano prima dell’assunzione, per verificare le condizioni generali di salute e l’idoneità specifica al lavoro. Queste visite consentono inoltre di accertare se nei lavori precedenti siano state contratte malattie professionali. L’ASL può rendere obbligatoria, in applicazione del 2° comma art. 34 DPR 303/56, l’esecuzione di visite mediche e relativi esami integrativi, quando ci si trovi in presenza di lavorazioni indicate nella nuova tabella delle malattie professionali di cui al DPR 336/94. Nel caso della verniciatura ciò può riguardare più frequentemente l’esposizione ad isocianati, alle polveri di carteggiatura, allo stirolo, ai solventi ed ai pigmenti. Il datore di lavoro nella cui azienda sia previsto l’obbligo di visite mediche periodiche, può richiedere, sulla base dell’art. 35 del DPR 303/56, di essere autorizzato dalla ASL a modificare la periodicità, fino al raddoppio.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: l’ASL può concedere tali autorizzazioni nel caso vengano impiegati prodotti all’acqua

Conclusioni

In ogni caso deve essere ben distinta la pericolosità “certificata” dalle frasi di rischio e pericolo presenti sulle etichette, dalla pericolosità intrinseca di qualunque sostanza chimica (e quindi anche delle vernici all’acqua) che non può mai essere definita ecologica, atossica e non nociva. (DPR 927 del 24/11/81, art. 4, comma 5)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il DPR 203/88 riguarda tutte le aziende che utilizzano solventi dando luogo ad emissioni e quindi tutte le aziende che utilizzano vernici.

Impianti esistenti alla data del 1 luglio 1988
Per questi impianti si imponeva la presentazione di una domanda di autorizzazione, comprensiva di programmi di adeguamento, entro il 31 luglio 1991.

Per gli impianti esistenti nel luglio 1991, é stato emanato il DM 51 contenente linee guida relative:
– ai valori di emissione minimi e massimi
– ai metodi di campionamento e di analisi
– ai criteri per l’utilizzazione delle tecnologie disponibili
– ai tempi di adeguamento.

Nuovi impianti

Per tutti gli impianti entrati in funzione dopo il 1 luglio 1988, dovrebbero valere i limiti fissati da un decreto mai emanato. Quindi nelle richieste di autorizzazione si deve fare riferimento alle specifiche norme regionali o provinciali, se esistenti, ed ottenere l’approvazione dell’autorità preposta.

A completamento della normativa prevista dal DPR 203/89 è stato emanato il 25 luglio 1991 un DPR che definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico, tra le quali sono state inserite:
– le falegnamerie e produzione mobili con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno
– attività di verniciatura, doratura, laccatura di mobili ed altri oggetti in legno, con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50kg/giorno.

Tali attività debbono presentare domanda di autorizzazione su modelli semplificati definiti a livello regionale.  Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: tutte le linee guida regionali e provinciali incentivano l’impiego di prodotti all’acqua, per cui tutte le verrano i limiti di emissione consentiti dalla legge, hanno la certezza di regolarizzare la propria posizione passando dai prodotti a solvente a quelli all’acqua.

Ovviamente esistono anche altre soluzioni, che vanno valutate caso per caso a seconda del tipo di produzione e soprattutto dei diversi limiti imposti dagli Enti locali (Regioni e Province):
– installazione di un impianto di abbattimento delle emissioni
– utilizzo di vernici alternative (UV, EBC, alto secco, cicli misto acqua/solvente) e miglioramento dell’efficienza di trasferimento dei sistemi di applicazione.

RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di verniciatura è stato recentemente rivoluzionato dalla cosìddetta legge “Ronchi” (DL 5/2/97 n.22), che ha cancellato la precedente distinzione tra rifiuti “speciali” e “tossico nocivi”, introducendo due categorie : rifiuti “non pericolosi” e “rifiuti pericolosi”. Tutti i rifiuti derivanti dalla verniciatura sono classificati “pericolosi”.

Nella categoria rientrano i seguenti residui di lavorazione:
– diluenti e/o solventi utilizzati per la pulizia
– svernicianti
– diluenti di vernici
– residui di vernici e di sverniciatura
– polveri di carteggiatura
– acque e morchie di cabine di carboni attivi provenienti da impianti di depurazione aria
– stracci e segatura sporchi di solventi e vernici
– contenitori sporchi di solventi e vernici
– resine non polimerizzate
– filtri di cabina di verniciatura

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: nessuno.

ACQUE

Le acque di verniciatura o di lavaggio delle apparecchiature e dei fusti non possono mai essere scaricate direttamente in fogna e tanto meno sul suolo. Devono quindi essere predisposti idonei provvedimenti: depuratore, vasche di decantazione o vasche di accumulo.
Acque o fanghi devono essere conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento (vedi capitolo rifiuti).
Qualche produttore di vernici all’acqua (disinformato?) ha indicato nelle proprie schede tecniche che con l’impiego di adeguati coagulanti si ottiene la separazione dei fanghi, per cui l’acqua filtrata potrebbe essere scaricata in fogna. Ricordiamo ancora una volta che gli scarichi acquosi devono sempre essere autorizzati e che in ogni caso i limiti di inquinanti consentiti sono talmente bassi da richiedere sempre l’installazione di impianti di depurazione.

Vantaggi nell’impiego di prodotti all’acqua: nessuno.

 

Quanto si può abbassare la guardia? – 02/04/2008

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