Residui di vernici

Residui di vernici. I fusti sono rifiuti “pericolosi” e diventano “rifiuto” nel momento in cui si decide di non riutilizzarli. Lettera al direttore per chiarire la classificazione del rifiuto

Una delle nostre materie prime è acquistata in fusti: il DEFENIL METANO–4,4DIISOCIANATO, correntemente detto MDI (Xn; R20, Xi; 36/37/38-42/43) (CAS 000101.68-8) (Nr. CE 202-966-0). Inoltre sono acquistate in fusti anche le vernici (a fortissima prevalenza di solventi di 5a classe) utilizzate per la verniciatura della nostra produzione.
Riportiamo i dati relativi ai fusti acquistati in un anno:
– MDI n° 2600 fusti,
– vernici n° 1600 fusti.
Tutti i fusti, dopo essere stati svuotati mediante aspirazione del contenuto, vengono capovolti manualmente e sgocciolati uno ad uno. Dopo tale operazione, nei fusti che contenevano MDI rimangono non più di g 200 di prodotto solidificato; nei fusti rimangono residui di vernici (poche decine di grammi di pigmento e resina). I fusti ormai vuoti vengono lasciati a disposizione poiché sono potenzialmente riutilizzabili per lo stesso prodotto.  Quando la quantità di tali fusti vuoti è significativa, una parte di essi è avviata al recupero mediante ditte autorizzate. Vorremmo un vostro parere sui seguenti quesiti:
– come dobbiamo classificare i fusti citati ai fini del recupero/smaltimento? Sono rifiuti “pericolosi” o “non pericolosi”?
– in che momento i fusti citati diventano “rifiuto”? Nel momento in cui decidiamo di non riutilizzarli per l’infustamento di materiali uguali (o analoghi, ma di minore impatto ambientale) a quelli originariamente contenuti?
– ai fini dei limiti che identificano il “deposito temporaneo” (art. 6 decreto lgs 22/97 – Ronchi), quando cominciano ad essere considerati “rifiuto”?

Lettera firmata

All’entrata in vigore del Dlgs. 22/97 e dei codici CER non era stata chiaramente contemplata la vasta tipologia degli imballi che contengono residui di sostanze pericolose e in particolare residui di vernici. Nella categoria “15 00 00 – imballaggi, assorbenti…” si riscontravano solo codici CER non pericolosi. Con l’applicazione della Decisione CEE n. 352 del 3 maggio 2000 e dei nuovi codici CER 2000, la situazione è ormai definita. Applicando la definizione di cui all’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, si intendono per rifiuti:
➜ sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
➜ sostanze od oggetti che rientrino in determinate categorie (vedi codici CER).
Per l’attribuzione del codice CER la normativa identifica due grandi categorie:
➜ rifiuti intrinsecamente pericolosi (p. 4 Intr. All. Dec. 532)
➜ rifiuti pericolosi sub condizione (p.6 Intr. All. Dec. 532).
Vengono quindi distinti i rifiuti che non possono essere che pericolosi da quelli che potrebbero non esserlo, se le sostanze pericolose in essi contenute non superano i limiti di cui all’art. 2 della dec. 2000/532/CE. Un’analisi può quindi escludere la pericolosità di un rifiuto altrimenti considerato pericoloso.

Residui di vernici: quali sono le sostanze pericolose? L’analisi chimica è sempre un obbligo?

Nella nuova codifica CER, alla classe “15 00 00” compaiono i primi codici asteriscati (*), quindi, in base al punto 4 della “Introduzione all’Allegato” della decisione, si tratta di rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Non vi è alcun dubbio che un imballo che è stato contaminato o contiene residui di sostanze pericolose come i residui di vernici ha un suo codice CER pericoloso “150110*”, mentre un imballo, ad esempio metallico, ha il codice “150104”, non pericoloso. E’ possibile applicare all’imballo che contiene residui di vernici o è stato contaminato da sostanze pericolose la regola di cui all’art. 2 della dec. 2000/532/CE? Si può quindi con una “semplice” analisi declassare il rifiuto a non pericoloso? Il decreto ministeriale 31/12/01 al punto 6 dell’Introduzione all’allegato A recita : “…se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni”. Nei codici CER 2000 non esiste la voce specchio del 150110* (“imballaggi diversi da quelli di cui alla voce “150110*”), quindi non resta che concludere senza ombra di dubbio che la risposta al quesito è negativa: l’imballo che contiene residui di vernici o è stato contaminato da sostanze pericolose è un rifiuto intrinsecamente pericoloso con codice “150110*”.
Per ulteriori delucidazioni si rimanda al DM 31/12/01, riportato integralmente nella pubblicazione “CER 2002, GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI”, regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 31 dicembre 2001 n.3876, a cura della Regione Veneto, edizioni Hyper, gennaio 2000.

CONCLUSIONI

I fusti citati nel quesito sono rifiuti “pericolosi” e diventano “rifiuto” nel momento in cui si decide di non riutilizzarli e, ai fini dei limiti che identificano il “deposito temporaneo” (art. 6 decreto lgs 22/97 – Ronchi), cominciano ad essere considerati “rifiuto” quando si decide di disfarsene. Nel riutilizzo dei contenitori bisogna prestare attenzione, soprattutto se il riutilizzo è ai fini della commercializzazione di prodotti nuovi e pericolosi, al fatto che tale operazione ricade nella normativa ADR, che prescrive varie omologazioni per gli imballaggi.
Un’ultima nota riguarda il problema del deposito temporaneo, che può essere superato operando una riduzione volumetrica degli imballi, anche se ciò ovviamente comporterebbe l’impossibilità dell’invio alle fustamerie.