Sostituzione sostanze tossiche

Il 28 agosto è scaduto il termine previsto dalla norma nazionale che obbliga i gestori degli stabilimenti che usano sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione che possano determinare emissioni in atmosfera, a presentare una relazione all’Autorità Competente, nella quale si analizzano le possibilità della sostituzione delle sostanze tossiche, con prodotti meno pericolosi.

LE LINEE GUIDA LOMBARDE

La Regione Lombardia, con la DGR n. 4837 del 7 giugno 2021 (BURL n. 23 del 10/6/21), ha emanato le Linea Guida che indicano come applicare gli adempimenti previsti dall’art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006, concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose.
Di seguito una serie di FAQ su quesiti di carattere generale inerenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 271 comma 7bis del d.lgs 152/2006 e della linea guida regionale.

FAQ SU APPLICAZIONE ART. 271 C.7bis E DGR 4837/2021

Si precisa che le indicazioni sotto riportate sono basate sulle valutazioni condotte sulla base dell’esperienza maturata in Regione Lombardia e sono valide fino ad eventuali ulteriori chiarimenti da parte del Ministero. Le FAQ saranno periodicamente aggiornate sulla base dei quesiti pervenuti.

FAQ sul campo di applicazione in riferimento alla materia prima

1) Cosa si intende per “materia prima” e quali sono, a livello generale, le tipologie di materie prime da considerare nella predisposizione della relazione ai sensi dell’art. 271 c.7bis?
Ai fini dell’attuazione dell’art.271 coma 7bis, per “materia prima” si intende ogni miscela/sostanza utilizzate in ingresso ai cicli produttivi (anche come ausiliaria) da cui si originano emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) che rientrano nei criteri di classificazione di cui ai Regolamenti REACH e CLP. Non sono da prendere in considerazione materie prime costituite da articoli (vedi FAQ 2) o da “rifiuti” (vedi FAQ 3).
Non sono viceversa da prendere in considerazione le sostanze/miscele che si producono nei cicli produttivi a seguito di trasformazioni, reazioni ecc, anche nel caso in cui questa siano presenti in emissioni ed eventualmente oggetto di monitoraggio/controllo.

2) La norma si applica solo alle sostanze e alle miscele o anche agli articoli ai sensi REACH?
Agli articoli ai sensi del REACH non è applicabile la classificazione di pericolo ai sensi del CLP e gli stessi non sono accompagnati da una scheda dati di sicurezza, pertanto non sono da prendere in considerazione nella relazione ai sensi dell’art. 271, comma 7 bis non è dovuta.

3) Ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c.7bis devo considerare anche i rifiuti utilizzati in ingresso al ciclo?
No. Considerato che l’art. 271 comma 7bis fa esplicito riferimento alle sostanze caratterizzate da determinati livelli di pericolosità sulla base dei Regolamenti REACH e CLP e che i “rifiuti” ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 del Regolamento REACH, non sono considerati “sostanze o miscele” e non gli si applica classificazione ai sensi del CLP , non sono da considerarsi nelle valutazioni in oggetto.

4) Ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c.7bis devo considerare anche gli “end of waste” e i sottoprodotti utilizzati in ingresso al ciclo?
SI. Sulla base della normativa nazionale, si ritiene che gli “end of waste” e sottoprodotti, come definiti dagli articoli 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ove identificabili come miscela ai sensi del REACH, non possono essere esclusi a priori dalle valutazioni in oggetto. Va però considerato che:
– l’attività di valorizzazione dei sottoprodotti e recupero dei rifiuti costituisce l’alternativa ambientalmente più sostenibile rispetto allo smaltimento, anche in una logica di economia circolare;
– per tali materiali la graduale riduzione delle sostanze avverrà nel tempo attraverso la sostituzione delle sostanze nel prodotto di origine.
Per questo si ritiene che nella relazione sia sufficiente da parte del gestore, effettuare una ricognizione sulla presenza di tali miscele (nell’ambito dell’individuazione delle sostanze/miscele utilizzate di cui al punto 6.1 della delibera), specificando la natura (“end of waste” o sottoprodotto) di tali miscele.

5) Si applica alle leghe metalliche?
Le leghe metalliche in generale rientrano nella disposizione, in quanto considerate come miscele ai sensi del Regolamento REACH (ad esempio pani di rame, billette di ottone, pani di alluminio per attività di pressofusione ecc, lingotti metallici in generale).
In questo caso vanno verificati gli altri criteri (soglie di classificazione, soglie di emissione, ulteriori criteri di esclusione) per confermare l’eventuale applicazione della disposizione.
Laddove la materia prima sia invece costituita da materiali metallici in forma di articoli (ad esempio barra di ottone, fogli e profilati di alluminio ecc), esulando dal campo delle sostanze/miscele ai sensi del REACH e non essendo accompagnata da classificazione di pericolo e SDS, la stessa non rientra nel campo di applicazione.

FAQ su campo di applicazione in riferimento alle emissioni

6) Se la sostanza indicata in tabella 1 non è utilizzata nel ciclo produttivo, ma le emissioni sono generate nel processo e sono riportate nel piano di monitoraggio, la relazione va presentata?
NO. Come riportato nella dgr 4837/2021 non sono considerate quelle categorie di sostanze la cui presenza in emissione (eventualmente anche con specifici limiti e/o monitoraggio) è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (ad esempio combustione).

7) La norma si applica alle sostanze di origine naturale/minerali?
NO. Generalmente (vedi ad esempio i casi della silice libera cristallina e delle polveri di legno duro) le sostanze, seppur “classificate” riscontrabili in emissione, si generano nell’ambito dei processi produttivi da materie prime (sabbia, legno) non rientranti nelle tipologie di miscele/sostanze di cui alla tabella 1.
La casistica è quindi riconducibile a quella di cui alla FAQ 6.

8) Se la sostanza indicata in tabella 1 è utilizzata nel ciclo produttivo, ma le emissioni risultano non rilevanti, tanto che la stessa non è stata mai inclusa nell’AIA e non è stato previsto alcun piano di monitoraggio, la relazione va presentata?
SI, la relazione va presentata. Come riportato nella dgr 4837/2021 (par.6.3), nella relazione stessa potrà essere evidenziato come l’assenza in emissione delle sostanze oggetto di indagine possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime.

Tab1-Sostituzione sostanze tossiche
FAQ su criteri e soglie di classificazione della miscela

9) Come vanno considerate miscele non classificate ai sensi del CLP, ma che contengono SVHC in percentuale > 0.1% (ad esempio: leghe che contengono Pb, sostanza SVHC, in concentrazioni > 0,1% ma inferiori a 0,3% soglia di classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del CLP per le sostanze reprotossiche)?
Sono due criteri differenti: nel caso di sostanze che comportano una classificazione della miscela ai sensi del CLP (ad esempio sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche, CMR), per le quali quindi esistono criteri di classificazione nel CLP, si tiene conto della soglia di classificazione della miscela e non della sola presenza, anche se la sostanza CMR può essere come tale inclusa in lista SVHC.
Alcune SVHC (ad esempio le sostanze PBT) non comportano la classificazione della miscela come tale, quindi per tali sostanze SVHC è da considerarsi la soglia dello 0.1%, che comporta comunque la predisposizione di una SDS.
Ad esempio per le leghe che contengono Pb, sostanza SVHC, in concentrazioni > 0,1% (ma inferiori a 0,3%, soglia di classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del CLP per le sostanze reprotossiche), la disposizione di cui al 271 comma 7bis non si applica, facendosi riferimento alla soglia dello 0,3% e pertanto la miscela (la lega nel caso specifico) non deve essere presa in considerazione.

10) Come si determinano i quantitativi complessivi di sostanza/miscela utilizzati?
Nel caso di miscele classificate CMR, si ricorda che per le CMR, ai fini della valutazione, è necessario che sia classificata la miscela. Nel momento in cui è classificata come CMR la miscela (informazione desumibile al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza), ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato (da confrontare con la soglia dei 10 kg/anno) si dovrà fare riferimento al quantitativo della miscela.
Nel caso di miscele SVHC, ma non classificate CMR (come ad esempio PBT, vPvB e interferenti endocrini) non viene classificata l’intera miscela: ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato (da confrontare con la soglia dei 10 kg/anno) si potrà fare riferimento al quantitativo della sostanza utilizzata, tenendo conto della percentuale di sostanza presente nella miscela (informazione desumibile dal punto 12 della scheda dati sicurezza), fermo restando che tale percentuale deve comunque essere superiore allo 0,1% p/p. Miscele che contengono sostanze SVHC in percentuale inferiore a tale valore, non devono essere prese in considerazione

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