Egregio Direttore,
a fronte di controlli effettuati su singole confezioni di alcuni prodotti che acquisto, il peso e/o il volume delle sostanze contenute risulta sempre inferiore (sia pur di poco) al valore indicato dal fornitore. Vorrei sapere se esistono delle norme di legge che fissano una tolleranza massima per i pesi e/o i volumi dei prodotti vernicianti (vernici, diluenti, solventi, detergenti, ecc).
Cordiali saluti
Lettera firmata
Non ci risulta attualmente l’esistenza di norme specifiche, in campo industriale, sulla tolleranza in peso e/o volume relativa all’acquisto di prodotti chimici. Del resto se una norma dovesse tutelare l’acquirente, dare una tolleranza per eccesso non avrebbe senso: se il produttore ci mettesse più di quanto dichiarato sarebbe peggio per lui (ma crediamo che questo non succeda mai); al contrario, limitando la differenza per difetto, si tutelerebbe l’acquirente. Ad esempio, il DM 27 febbraio 1979 e la Legge 25 ottobre 1978, n.690 relative al ”precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati”, prevedono espressamente una tabella riportante ”gli errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati”, suddivisa per classi di quantità nominale del prodotto. In assenza di una norma specifica per i prodotti chimici, potrebbe essere utile estrapolare il metodo usato in altri settori per inserire, tra le clausole dei contratti d’acquisto tra cliente e fornitore, una voce relativa alle tolleranze, a tutela del cliente. Un possibile aiuto ci viene dalla ”Raccolta provinciale degli usi”, la cui redazione da parte delle Camere di Commercio, per legge, fa parte delle competenze in materia di regolazione del mercato, che le Camere di Commercio sono tenute a rivedere ed aggiornare periodicamente. Gli ”usi” possono essere definiti come quei comportamenti generali osservati costantemente e per lungo tempo dalla collettività che assumono, col tempo, la caratteristica della obbligatorietà. Agli ”usi” si fa riferimento in assenza di una disciplina legislativa o in quanto espressamente richiamati dalla legge.Dopo questa doverosa precisazione, le prescrizioni generali sulle tolleranze relative al ”Commercio dei prodotti chimici in genere” prevedono quanto egue.
Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:
per prodotti liquidi in fusti sigillati, solo l’arrotondamento allo 0,5 di kg;
per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi è consentito l’1% di tolleranza sul peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica la tolleranza è 30 kg per ogni 1000 litri;
per prodotti solidi, non è consentita nessuna tolleranza, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine”.
La problematica più immediata connessa con la definizione di un certo valore di tolleranza è quella della sua misura: quali sono i metodi e gli strumenti di controllo?
Anche qui ci può venire in aiuto quanto già normato per altri settori. Nel citato DM 27 febbraio 1979, è presente un allegato dal titolo ”Metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati”, che al punto 1 riporta le ”Prescrizioni per la misurazione del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati”, che così recita: ”…il contenuto effettivo…può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, direttamente per pesatura del prodotto e misurazione della sua massa volumica. Qualunque sia il metodo impiegato, l’errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio…deve essere al massimo pari ad un quinto dell’errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell’imballaggio”. Nel riferire questi metodi ai prodotti vernicianti, occorre però tenere presente alcune cose: poiché i prodotti vernicianti sono generalmente miscele di vari componenti (dei quali non sempre si conosce l’esatta composizione), il controllo della massa volumica (o peso specifico) da parte dell’acquirente, non è facilmente eseguibile, se non attraverso specifiche analisi di laboratorio; lo stesso discorso vale per i diluenti. E’ pertanto consigliabile stilare dei contratti in cui l’acquisto venga definito a peso netto (peso totale – peso della latta), in modo da minimizzare il più possibile eventuali ”discordanze”; l’acquisto in volume (litri) è infatti più ”rischioso”, in quanto i fattori che possono influenzare la misura sono molti (temperatura, evaporazione, ecc).