resa della vernice

Viste le numerose “richieste di tangenti” che ci vengono segnalate dai nostri lettori, è bene puntualizzare i contenuti della normativa sulla detassazione degli investimenti ambientali e l’iperammortamento

Abbiamo più volte spiegato i contenuti della legge che consente di detassare gli investimenti ambientali “incrementali”, una norma che può essere utilizzata dalle aziende in collaborazione con il proprio commercialista di fiducia, senza bisogno di pagare provvigioni e/o tangenti a consulenti che millantano di far ottenere l’assenso alla detassazione dagli Enti competenti, assenso che in realtà non è affatto necessario.
La legge in questo senso è molto chiara (vedi riquadro) e le aziende devono solo predisporre autonomamente una relazione tecnica che attesti la particolare destinazione a tutela dell’ambiente di una ben definita quota degli investimenti aziendali. Poiché la relazione che giustifica la detassazione degli utili destinati a tali investimenti non viene valutata tecnicamente da un organismo competente, la responsabilità sulla valutazione della conformità ai requisiti previsti dalla legge è solo dell’azienda (il consulente non ne risponde minimamente), che in pratica si autodetassa il reddito con un’autocertificazione.
Ciò non significa, ovviamente, che ognuno può detassare ciò che vuole: nel nostro settore ad esempio, la sostituzione dei prodotti a solvente con quelli all’acqua, l’acquisto di un impianto che riduce l’impatto ambientale, oppure l’installazione di un impianto di depurazione, non sono condizioni sufficienti per usufruire dei benefici fiscali.

Nonostante il millantato credito che cerca di ottenere chi afferma il contrario, questa norma non è stata creata specificamente per il nostro settore, né serve per rientrare nei limiti di legge vigenti. Tutti i settori ne possono usufruire, purchè vengano rispettate due precise condizioni:

  1. sono in ogni caso esclusi gli investimenti ambientali realizzati per adeguarsi agli obblighi di legge (comma 15, art. 6, della legge 388/2000);
  2. deve essere individuata la parte di costo dei beni acquistati che è consente di raggiungere un grado di tutela ambientale maggiore di quello che in base allo stato dell’arte, sarebbe richiesto per esigenze produttive.
GLI ASPETTI FISCALI DELLA TREMONTI AMBIENTALE

Nella dichiarazione dei redditi 2005, da presentare nel 2006, le aziende che hanno utilizzato le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti ambientali (detassazione del reddito ai fini Ires, prevista dall’art. 6, comma 13, della legge 388/2000, cioè la legge finanziaria 2001), dovranno indicare l’entità dell’importo nel rigo RF53 (società di capitali) e rigo RF45 (società di persone).
Le agevolazioni sono disponibili anche per gli investimenti che verranno realizzati nel 2006 e nel 2007, in quanto l’allegato 2 della legge finanziaria 2005 (Fondi per gli investimenti) ha provveduto a rifinanziare la legge finanziaria del 2001.
La Finanziaria 2005 ha stabilito che le imprese beneficiarie (che dovranno specificare nel bilancio di esercizio gli investimenti detassabili, utilizzando la nota integrativa con la separata indicazione in bilancio delle voci interessate, definendole ad esempio “impianti ambientali”) dovranno comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti ambientali, direttamente al Ministero delle attività produttive.
L’agevolazione introdotta dalla legge 388/2000, di cui abbiamo già parlato nei numeri precedenti della nostra rivista, prevede che le piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, che esercitano le attività previste dall’art. 55 del Tuir, possono fruire della detassazione del reddito, a fronte di investimenti finalizzati al miglioramento ambientale.
Le immobilizzazioni materiali, da inserire in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale, devono consentire di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente, in seguito allo svolgimento dell’attività di impresa.
Rientra quindi nell’agevolazione l’acquisto dei seguenti beni:
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali;
– terreni o fabbricati;
– immobilizzazioni in corso e acconti;
– altri beni.

Sono sempre esclusi, come abbiamo più volte segnalato, gli investimenti ambientali realizzati per adempiere obblighi di legge (comma 15, art. 6, della legge 388/2000), per cui le aziende che non sono conformi alle normative ambientali non possono applicare la detassazione.
I beni detassati devono essere indicati in bilancio separatamente dagli altri.
Sono escluse dall’agevolazione anche le spese che non determinano l’acquisto del bene stesso, come ad esempio la locazione o la concessione in uso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 266/2002, ha precisato che per i cespiti oggetto degli investimenti ambientali è possibile dedurre le relative quote di ammortamento.
Gli investimenti devono essere “aggiuntivi”, per cui possono essere indipendenti dal ciclo produttivo, oppure possono costituire una modifica degli impianti esistenti.
La quota detassabile deve corrispondere all’eccedenza rispetto alla media di beni analoghi acquistati nei due periodi di imposta precedenti.
Deve essere specificata la parte di costo degli investimenti effettuati che consente di ottenere un impatto ambientale inferiore a quello che normalmente, nei cicli produttivi esistenti, sarebbe richiesto in attuazione di obblighi di legge.
Questo principio è sintetizzato dal concetto di “approccio incrementale” di tutti gli investimenti, che già premia le aziende che operano in modo da migliorare continuamente i processi e prodotti dal punto di vista ambientale, come previsto dalle certificazioni ISO 14000 ed EMAS.
L’azienda dovrà conservare una relazione tecnica, redatta con l’aiuto del fornitore dell’impianto, che dimostrerà, nel caso di eventuali futuri controlli fiscali, la particolare destinazione a tutela dell’ambiente di una ben definita quota degli investimenti aziendali.
Per evitare elusioni fiscali tramite disinvestimenti precoci, la norma prevede che il reddito escluso dall’imposizione dell’anno in cui si realizza la cessione, si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti da tali vendite e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

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