serramenti sverniciatura

Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali del cloruro di metilene usato nella sverniciatura nel corso degli ultimi 18 anni richiedono misure preventive per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori, che nei prossimi anni dovranno avere un’autorizzazione specifica

A CURA DELLA REDAZIONE

PERCHE’ E’ NECESSARIO INTERVENIRE

Il Parlamento europeo ha emanato la “Decisione 6 maggio 2009, n. 455/2009/Ce, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 3 giugno 2009 (n. L 137), che contiene pesanti restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di cloruro di metilene. I rischi per la salute umana posti dalla presenza di cloruro di metilene negli svernicianti, sono stati valutati in vari studi, i quali sono giunti alla conclusione che sono necessarie nella Comunità misure dirette a ridurre i rischi posti alla salute umana nell’ambito delle applicazioni industriali, professionali e a livello dei consumatori del cloruro di metilene. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente della Commissione [CSTEE — poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)], il quale ha confermato che l’esposizione alle emanazioni di cloruro di metilene provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana. Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e destinati al pubblico in generale), è quindi opportuno limitare l’immissione sul mercato e l’uso di svernicianti che contengono cloruro di metilene. Gli svernicianti che contengono cloruro di metilene sono utilizzati dal pubblico in generale in ambito domestico per rimuovere pitture, vernici e lacche, sia in ambienti interni che esterni. L’uso domestico in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. Pertanto, la sola misura che si riveli efficace per eliminare i crescenti rischi per il pubblico in generale è il divieto dell’immissione sul mercato, nei confronti del pubblico stesso, della vendita e dell’uso di tali svernicianti. Al fine di garantire una esecuzione graduale della messa fuori uso dalla catena di produzione degli svernicianti contenenti cloruro di metilene, è opportuno fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali. Poiché è possibile che il pubblico in generale, nonostante il divieto, si procuri svernicianti che contengono cloruro di metilene per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori industriali e professionali, è opportuno che sul prodotto figuri un’avvertenza. Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali nel corso degli ultimi 18 anni sono principalmente imputabili ad un’aerazione insufficiente, all’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all’uso di vasche di sverniciatura inadatte e alla sovraesposizione al cloruro di metilene. Sono quindi opportune restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi industriali e professionali. Agli utilizzatori professionali si applica in generale la normativa in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre dispongono delle misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, la normativa comunitaria per la protezione dei lavoratori non si applica ai lavoratori autonomi ed essi avrebbero necessità di un’adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti che contengono cloruro di metilene. È quindi opportuno vietarne l’immissione sul mercato e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del cloruro di metilene sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri dovrebbero poterne consentire l’uso sul loro territorio da parte di operatori professionali approvati. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tale deroga, subordinata all’assolvimento di una specifica formazione. Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l’uso del cloruro di metilene, sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell’ambito di attività industriali è indicativo di un adempimento carente della normativa concernente il luogo di lavoro applicabile ai lavoratori che utilizzano cloruro di metilene. L’esposizione rimane elevata e sono opportune ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono opportune misure preventive per ridurre al minimo l’esposizione e per garantire l’ottemperanza, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale, come un’aerazione efficace del luogo di lavoro, misure per ridurre al minimo l’evaporazione dalle vasche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del cloruro di metilene nelle vasche di sverniciatura, dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni e formazione adeguate.  I dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere conformi alla direttiva 89/686/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. La decisione del 6/5 fa salva la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee) (versione codificata), e la direttiva 98/24/Ce del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee).

DECISIONE 6 MAGGIO 2009, N. 455/2009/CE, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA DEL 3 GIUGNO 2009 (N. L 137)

Articolo 1
L’allegato I della direttiva 76/769/Cee è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato
Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto la voce seguente: «(58) Diclorometano CAS: n. 75-09-2 N. 200-838-9

Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:
non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;
non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;
non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.
Ai fini della presente voce si intende per:
“operatore professionale” qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;
“impianto industriale”: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura
In deroga al punto 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l’impiego da parte di operatori professionali aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione. Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.
La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente punto e lo rende pubblico attraverso Internet.
Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al punto 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga.
La formazione di cui al punto 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:
consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
uso di un’aerazione adeguata;
uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale.
efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l’essiccazione degli articoli sverniciati (aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l’esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale);
messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l’evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico;
messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;
messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l’osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale. e) messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all’uso di tali dispositivi.
Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile: “Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l’uso”