Andare in causa per ottenere un risarcimento danni causato dalle vernici per serramenti richiede una competenza specifica molto alta.
Pierluigi Offredi
Direttore della rivista “Professione Verniciatore”
CRESCONO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Sono sempre più numerosi i casi di contestazione e di richiesta di risarcimento dei danni provocati dai difetti delle vernici per serramenti. I motivi di questa crescente insoddisfazione sono numerosi, ma anche se non sono in grado di dire quale pesa in misura maggiore, posso elencare quelli principali:
– l’impiego delle vernici per serramenti all’acqua richiede una consolidata esperienza applicativa e un’alta professionalità da parte dei verniciatori;
– non tutti i fornitori sono adeguatamente preparati sulla materia e l’estrema frammentazione commerciale del settore non aiuta la formazione di tecnici preparati;
– le vernici per serramenti all’acqua, pur dando prestazioni oggettivamente molto superiori rispetto alle vernici per serramenti a solvente (soprattutto in termini di durata nel tempo), sono più “delicati” e, in fase di applicazione, sono più sensibili alle condizioni climatiche (temperatura e umidità) e alle modalità di impiego (carteggiatura, cicli specifici in funzione del tipo di specie legnosa, attrezzature di spruzzatura e di recupero della vernice);
– chi acquista serramenti, come tutti i consumatori, è diventato più esigente e tende sempre più a far valere i propri diritti, anche in sede legale.
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
Dando per scontato che è necessario rivolgersi a fornitori di vernici per serramenti qualificati, ma soprattutto che è indispensabile raccogliere il maggior numero di informazioni e di esperienze sull’applicazione delle vernici per serramenti all’acqua, vediamo come ci si può cautelare dai contenziosi legali e dalle conseguenti richieste di risarcimento dei danni.
Polizze assicurative
Ho chiesto spesso a numerosi miei abbonati il motivo per cui nel settore dei serramenti quasi nessuno si è dotato di polizze assicurative contro difetti e danni. Qualcuno non lo fa per scaramanzia (nel nostro Paese le polizze vita sono meno diffuse rispetto ad altri Paesi con un tenore di vita simile al nostro, proprio perché si preferisce evitare di pensare all’eventualità, o meglio alla certezza, della morte…), ma la maggior parte non ne sente il bisogno in quanto, finora, le contestazioni vengono sistemate senza ricorrere ai tribunali (i tempi biblici della giustizia sono un ottimo deterrente): al massimo si perdono i clienti! Questa strategia non solo è commercialmente pericolosa per le singole aziende, ma rappresenta un grave rischio per tutto il settore dei serramenti in legno, in quanto ha consentito ai materiali alternativi di erodere elevate quote di mercato. Inoltre, come ho già detto, finora sono relativamente pochi i clienti che arrivano fino al tribunale, ma si tratta di una percentuale destinata a crescere, di pari passo con l’aumento della sensibilità dei consumatori.
Le specifiche tecniche delle vernici
Anche nei casi in cui i difetti sono attribuibili con certezza alle vernici per serramenti o al legname, difficilmente si riesce a ottenere un congruo risarcimento dal fornitore di prodotto di scarsa qualità: nei numerosi casi che ho seguito personalmente, quasi sempre il serramentista, sfiancato da trattative senza fine, ha accettato qualche cambio di merce come “rimborso amichevole”.
Di solito ognuno cerca di scaricare la responsabilità dei difetti sulle spalle degli altri e la colpa viene quindi rimbalzata dal fornitore di legname, a quello della vernice fino al verniciatore ubriaco: alla fine però quello che rimane col cerino acceso in mano è il serramentista, che si ritrova con i danni da pagare al cliente finale.
I contenziosi con i fornitori possono invece essere risolti definitivamente stabilendo rapporti contrattuali basati sulle specifiche tecniche dei prodotti acquistati. Lascio ad altri più esperti di me il compito di indicare i requisiti della materia prima (umidità del legno, assenza di nodi, classe di durabilità ecc.). Per quanto riguarda il settore di mia competenza è sufficiente vincolare il contratto di acquisto dei prodotti vernicianti al rispetto di alcuni parametri fissati al momento dell’ordine, che potrebbero essere per esempio quelli definiti da alcune prove previste dalla normativa tecnica (strumento in Italia poco noto e peggio utilizzato), che in alcuni casi fissano anche precisi requisiti. Tra i più noti segnalo quelli utilizzati anche da istituti italiani e stranieri (ad esempio il “Catas Qualità Award” e “WKI-IFT Rosenheim”), alcuni dei quali sono tratti dalla norma europea EN 927:
– invecchiamento naturale (classe A, manufatti stabili);
– invecchiamento accelerato (nessun difetto);
– resistenza al blocking (nessun difetto);
– resistenza all’;acqua (nessun difetto);
– permeabilità all’;acqua (< 175 gr/m2);
– permeabilità al vapore (RMPA < 50%);
– permeabilità ai raggi UV (< 2.4%);
– efficacia dei biocidi (secondo le norme europee EN 599-1);
– compatibilità con le guarnizioni (nessun difetto);
– elasticità del film (allungamento del 30% senza rottura).
Si potrebbero anche aggiungere alcuni requisiti ambientali, tra cui per esempio:
– assenza di sostanze cancerogene;
– etichettatura senza frasi di rischio di elevato pericolo (R40, R45 ecc);
– quantità di solventi inferiori al 5%.
Rimando ai risultati del test che “Professione Verniciatore” ha effettuato in collaborazione con l’associazione Edilegno di Federlegno-Arredo, per evidenziare l’importanza di alcune di queste prove, alle quali se ne possono aggiungere altre, come già richiedono i serramentisti tedeschi. Nel momento in cui il fornitore si impegna contrattualmente a fornire vernici che rispondono ai requisiti fissati nelle specifiche, il serramentista potrà contestare i prodotti che non risultassero conformi.
Chi fa le prove? Quanto sono affidabili?
Qualcuno non crede troppo alle prove di laboratorio e alla loro rispondenza nella pratica quotidiana. Che questa rispondenza abbia dei limiti è oggi dichiarato nell’introduzione di tutte le norme internazionali. Si tratta però dell’unico strumento che abbiamo per controllare la costanza qualitativa delle varie forniture, per cui è fondamentale imparare a conoscerlo, in attesa di trovare sistemi migliori. Chi acquista prodotti certificati (cioè controllati periodicamente da un ente indipendente), può fare a meno delle prove; se comunque non ci si fida dell’ente certificatore basta far fare le stesse prove a un altro laboratorio e ci si toglierà il dubbio.
Chi invece acquista vernici per serramenti non certificate, può fare, con una cadenza più o meno lunga, le prove che ritiene più importanti, in modo da verificare se il fornitore sta rispettando gli accordi contrattuali. Se invece si fida del fornitore può usare un metodo più semplice: basterà prelevare una volta ogni tanto un campione scelto, sigillato, controfirmato e identificato dalle due parti; su di esso le prove verranno eseguite solo al verificarsi di un difetto di verniciatura, per appurare se è da imputare al prodotto (questo sistema è anche poco oneroso, ma ha un limite nella non illimitata vita dei prodotti in barattolo, di cui bisogna tener conto nel definire la periodicità dei prelievi dei campioni).
Le specifiche tecniche dei serramenti
La durata dei film di vernici per serramenti non dipende solo dal prodotto applicato, ma anche da come è costruito il serramento, dal tipo di legno impiegato, dal ciclo di verniciatura (spessore, carteggiatura, attrezzature), dal montaggio in cantiere. Tutte queste caratteristiche devono quindi essere indicate dal serramentista: la stesura di un semplice capitolato e di un manuale di istruzioni, completo di precise indicazione sulla manutenzione, può evitare molti problemi in caso di contenzioso legale, come vedremo nel caso che descriverò successivamente. Il capitolato infatti rappresenta l’ossatura tecnica del contratto preliminare tra il serramentista e i suoi clienti: il documento farà fede nel momento in cui il perito del tribunale dovrà valutare le caratteristiche tecniche e gli eventuali difetti del manufatto.
UN CASO ESEMPLARE
Recentemente ho vissuto in prima persona le vicissitudini legali dovute a una contestazione sulle vernici per serramenti e credo che questa esperienza possa essere utile a tutti gli operatori del settore.
Un serramentista abbonato a “Professione Verniciatore” (che per motivi di privacy chiameremo sig. Rossi) doveva riscuotere da un privato (che chiameremo sig. Bianchi) il pagamento per una fornitura di circa 50.000 euro, comprensiva della costruzione e del montaggio di vari infissi installati su una villa. Il mancato pagamento veniva giustificato da una serie di vizi e difetti di verniciatura che si erano evidenziati qualche tempo dopo l’installazione dei manufatti (infissi esterni, oscuri e portoncini d’ingresso).
Nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del debito presentato al tribunale, il sig. Bianchi descriveva i vizi che rendevano inaccettabile l’opera, richiedendo per la riverniciatura un costo di circa 30.000 euro, in base al preventivo presentato da un verniciatore conto terzi, ai quali si aggiungevano altri 50.000 euro circa per i danni sofferti. Il sig. Rossi chiese quindi al sottoscritto di svolgere il ruolo di perito di parte, che accettai nel momento in cui mi resi conto che i difetti denunciati erano in realtà ben poco consistenti.
Il perito del tribunale
Per chi non ha mai vissuto direttamente vicende simili è bene spiegare che il 99% delle volte il giudizio sta completamente nelle mani del perito nominato dal tribunale (chiamato CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio). Questa figura viene scelta dal giudice in base a un elenco di specialisti (o presunti tali), che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per fornire pareri tecnici oggettivi sulle vicende più disparate. Nelle cause che riguardano l’impiego di legno per le costruzioni, il CTU è molto spesso un architetto, magari preparato in varie materie, ma con scarsa conoscenza in un campo di per sé già molto ostico come la verniciatura. Egli quindi, che dovrebbe essere il consulente del tribunale, nella maggior parte dei casi chiede notizie e informazioni ad altri consulenti, che non si sa quanto siano effettivamente esperti e soprattutto neutrali. Anche in questo caso il perito nominato dal tribunale aveva scarsa dimestichezza con le vernici, ma la cosa era aggravata dal fatto che era stato influenzato da alcuni luoghi comuni ancora diffusi (“…la vernice deve fare spessore, altrimenti vuol dire che ne è stata data poca…”; “…il film deve essere perfettamente trasparente, per cui se c’è qualche colorazione vuol dire che la vernice non è buona…”; “…la vernice a solvente resiste di più di quella all’acqua…” e così via).
Purtroppo il nostro serramentista, in fase di contratto non aveva steso alcun capitolato, non aveva fornito un manuale di istruzioni e non aveva dato nessuna indicazione sulla manutenzione, che avrebbero consentito facilmente di dimostrare la correttezza della costruzione e della verniciatura dei serramenti. Inoltre non era stato conservato un campione della vernice utilizzata, che eventualmente sarebbe servita per contestare al fornitore di vernici gli eventuali difetti attribuibili al prodotto: insomma il serramentista non aveva documenti con i quali dimostrare la propria “innocenza”.
I difetti contestati
Il proprietario della villa aveva immediatamente contestato la presenza di macchie biancastre, presentando fotografie che il perito del tribunale aveva messo agli atti come prove della colpa del serramentista. In realtà da quando si è cominciato a impiegare vernici per serramenti all’acqua, gli addetti ai lavori hanno imparato che se sul serramento appena installato, o addirittura in fase di trasporto, cade un po’ di pioggia o si condensa dell’acqua, si possono creare degli aloni temporanei. In sede di perizia ho dovuto quindi spiegare che la ragione di questi fenomeni è legata alla composizione dei prodotti all’acqua, che sono formulati con resine (generalmente acriliche), che sono delle emulsioni acquose. Queste emulsioni, che all’origine hanno un aspetto lattescente, sono costituite da miliardi di minuscole goccioline di resina (circa 45%) disperse in acqua (circa il 55%) mediante l’impiego di un tensioattivo. Il tensioattivo è una molecola dotata di una parte idrofoba ed una parte idrofila che, attraverso la sua duplice affinità (la prima alla resina e la seconda all’acqua), è in grado di rivestire completamente la particella di resina, rendendola così in grado di disperdersi stabilmente nell’acqua. Ad essiccazione avvenuta del film di vernice umida applicato, il tensioattivo che era servito inizialmente a rendere stabile la dispersione della resina in acqua, rimane all’interno della pellicola secca. Finché il tensioattivo non verrà completamente dilavato dalla pioggia, la pellicola mostrerà una spiccata sensibilità all’acqua piovana, sensibilità che si esplica attraverso una maggiore permeabilità all’acqua, sia essa in forma di vapore che di liquido. Tale incremento di permeabilità dà origine, soprattutto nei primi episodi di contatto con le precipitazioni atmosferiche e/o nebbia intensa, a difetti quali sbiancamento temporaneo della pellicola ed eventuale rigonfiamento del legno. Man mano che il tensioattivo viene naturalmente rimosso dalla pellicola, tali fenomeni diminuiscono di intensità, fino a scomparire completamente. Fattori quali grado di esposizione, intensità delle precipitazioni, pulizia manuale del serramento, sono decisivi nello stabilire il periodo di tempo necessario affinché lo sbiancamento ed il rigonfiamento scompaiano. Va inoltre considerata la presenza di una piccola quantità di solventi, molto lenti nell’evaporare, che quindi restano per un periodo più o meno lungo all’interno della pellicola, dando origine allo sbiancamento. In genere il difetto scompare definitivamente quando la vernice é perfettamente essiccata, senza procurare alcun problema alla struttura del film. Il fatto che anche molto tempo dopo l’installazione non si fosse manifestato alcun difetto, rappresentava la conferma che il processo di protezione era ottimale.
Il sig. Bianchi inoltre lamentava un’eccessiva colorazione “arancio” del serramento, diversa da quella incolore che lui aveva richiesto al serramentista. Anche in questo caso il perito del tribunale attribuiva la responsabilità al serramentista, in quanto durante il sopralluogo per le operazioni peritali, avvenuto oltre un anno dopo l’installazione, il colore dei serramenti era effettivamente abbastanza marcato. Ho dovuto quindi spiegare che nelle verniciature trasparenti la tinta dell’impregnante deve essere fortemente caricata di pigmento, poiché con il sole il legno tende a sbiadire notevolmente, mentre la colorazione lo aiuta a mantenere il colore originale; infatti se fosse verniciato trasparente incolore o con tinte poco marcate ingiallirebbe facilmente e aumenterebbe la capacità aggressiva e degradativa dei raggi UV nei confronti del legno. Infine il sig. Bianchi riteneva grave che con il passare del tempo la pellicola di vernice si fosse sfarinata, perdendo le caratteristiche iniziali, che erano comunque già state giudicate insoddisfacenti, in quanto la finitura si presentava “magra”, cioè poco consistente al tatto e alla vista. Anche per questo difetto il perito del tribunale attribuiva la responsabilità al serramentista, durante il sopralluogo per le operazioni peritali, affermando che i serramenti da lui visti in altre costruzioni avevano spessori ben più consistenti.
Evidentemente i miei interlocutori avevano in mente le vernici per serramenti di qualche anno fa (che per la verità si trovano ancora in giro: le si riconoscono già dopo qualche mese dall’installazione, quando le pellicole cominciano a scrostarsi inesorabilmente!). Ho quindi scritto nella mia perizia che il leggero degrado del film di vernice all’acqua è perfettamente compatibile con le caratteristiche funzionali di questi prodotti vernicianti che, invece di sfogliare e spaccare la superficie (come avveniva con i vecchi prodotti vernicianti a solvente ad alta pellicolazione), si sfarinano lentamente, mantenendo la loro capacità protettiva nei confronti del legno sottostante per lungo tempo. Tali proprietà sono ben note agli operatori del settore, tanto che ormai circa l’80% dei serramenti in legno viene verniciato all’acqua. Una semplicissima manutenzione (straccio bagnato e pennellata di adeguato prodotto di facile applicazione) consente a chiunque di ripristinare le condizioni prestazionali ed estetiche iniziali.
Ignoranza o malafede?
Quando ci sono in ballo decine di migliaia di euro, è lecito porsi qualche dubbio sulla reale buona fede di chi cerca ogni cavillo per non pagare, ma questo deve costituire un elemento di prudenza in più da parte del serramentista, che si deve cautelare sia nei confronti di difetti reali (dovuti alla vernice), sia nei confronti degli scaltri speculatori di cui il mondo è pieno.
Il giudizio finale
Fortunatamente il perito del tribunale ha accolto le motivazioni tecniche che ho descritto nella mia perizia, anche perché il perito del sig. Bianchi (un geometra che riteneva che i serramenti migliori dovevano essere verniciati con prodotti a solvente), non aveva elementi tecnici e documentazione bibliografica da contrapporre. Il sig. Rossi quindi ha potuto incassare il corrispettivo dei serramenti venduti, ma mi risulta che in molti altri casi le cose siano finite diversamente e ingiustamente, proprio a causa della totale inesperienza dei periti in materia.
TRIBUNALI? NO GRAZIE!
Al di là dell’esito positivo del caso che ho descritto (che tra l’altro si è concluso “solo” in tre anni), in caso di contestazione in genere passano molti anni prima di risolvere il contenzioso; nel frattempo il serramentista di solito non incassa i soldi dai suoi clienti, anche nel caso in cui abbia ragione. Ciò avviene anche in caso di contestazioni tra fornitori e utilizzatori di vernici: il fornitore cerca di non pagare il danno dando la colpa al legno o alla cattiva applicazione (al massimo cerca un compromesso offrendo merce per non perdere il cliente) e il serramentista, se non ha già pagato la vernice, si rifiuta di onorare il suo debito, dando la colpa alla vernice.
LO “SPORTELLO CONCILIAZIONE” DI “PROFESSIONE VERNICIATORE”
Da alcuni anni in diversi settori è stata sperimentata con successo un’iniziativa che consente di fare a meno dei tempi biblici dei Tribunali: la conciliazione. Si tratta di un modo per risolvere le liti semplice, rapido, amichevole, efficace, riservato ed economico, che si basa sulla volontà di entrambe le parti. Se fornitore ed acquirente vogliono davvero risolvere una controversia, possono chiedere l’intervento di un conciliatore imparziale e neutrale, che le aiuta a raggiungere l’accordo. La conciliazione non è un processo e non finisce con una decisione che dica chi ha torto e chi ha ragione. E’ semplicemente un percorso con il quale le parti, opportunamente aiutate, costruiscono in modo attivo l’accordo. Anche nel nostro settore è possibile applicare questa procedure e per dare inizio al tentativo di conciliazione è sufficiente che uno dei litiganti richieda l’intervento di “Professione Verniciatore”, descrivendo il contenzioso ed il suo valore economico. I nostri incaricati contatteranno l’altra parte ed organizzeranno tutta la procedura, molto semplice e snella, in quanto si svolge secondo regole e modalità chiare e trasparenti, con costi ridotti, tempi rapidi e una gestione basata su criteri di neutralità e indipendenza rispetto alle parti che vi si rivolgono. Il conciliatore aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi, instaura il dialogo fra i litiganti, creando un clima di maggiore fiducia, incoraggiando a sviluppare nuovi punti di vista, avvicinando le posizioni e gli interessi delle parti, senza imporre decisioni, ma aiutando a trovare un accordo.
CONCLUSIONI
A qualcuno le soluzioni che ho indicato non piaceranno, perché vorrebbero procedure semplici, magari basati sulla stretta di mano, senza troppe complicazioni di campioni da prelevare o prove da eseguire con rigore notarile: se credete ancora a queste cose avete tutta la mia stima morale, ma sarete facili prede dei numerosi “squali” che circolano liberamente sul mercato.