Mobili esterno 1

Abbiamo chiesto agli enti competenti un parere sull’applicazione del dlgs 161

IL DUBBIO

I produttori di vernici forniscono anche prodotti per la manutenzione (vernici per la protezione di tetti, balconi, palizzate, arredo esterno ecc.). Il Dlgs 161 prevede contenuti massimi di solventi nei prodotti vernicianti “…applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti…” (art. 2, comma h).
Abbiamo quindi chiesto agli Enti competenti se i citati prodotti, impiegati a fini manutentivi in strutture aperte (quindi al di fuori di cabine o zone adibite alla verniciatura), che producono emissioni non canalizzabili e prive di qualsiasi possibilità di abbattimento, rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 161.

IL PARERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Indipendentemente dal fatto che a rispondere in questo caso sia la Regione Emilia Romagna, piuttosto che un’altra regione, non bisogna mai dimenticare che al di là della normativa specifica di settore siamo soggetti ad una norma fondamentale e trasversale, che è per la precisione il Decreto Legislativo 21 maggio 2004

171, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (tra cui i COV come precursori dell’ozono).

Se poi aggiungiamo le prescrizioni dei nuovi “Piani della qualità dell’aria”, approvati dalle provincie emiliano romagnole, ne viene fuori che non c’è nemmeno bisogno di riferirsi alla direttiva “Decopaint” (che comunque non è certo particolarmente restrittiva e che peraltro ritengo possa essere applicabile al caso in questione), per imporre l’utilizzo di prodotti a basso o bassissimo tenore di COV.
Alla fase in cui siamo arrivati nel cercare di contrastare l’inquinamento atmosferico (e non solo), se un’azione positiva può essere tecnicamente fatta, deve essere fatta.
Non c’è più bisogno di trovare un appiglio nella normativa “tradizionale”, almeno nel bacino padano, dove ormai si va verso una normativa di “emergenza”, dovuta alle peculiari condizioni meteoclimatiche e concentrazioni emissive.

A.Toschi

IL PARERE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

A mio avviso il D.Lgs 161/2006 stabilisce criteri sulla qualità di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da applicarsi ai fini dell’immissione sul mercato, quindi indipendentemente dalla loro modalità di utilizzo.
Tra i prodotti citati in allegato 1, figurano in larga parte sostanze aventi caratteristiche tali che la loro applicazione avviene quasi esclusivamente secondo le modalità citate (al di fuori di cabine o zone adibite alla verniciatura).
Escludere i prodotti destinati alla manutenzione dall’ambito di applicazione del D.Lgs porterebbe a situazioni paradossali, in cui ad esempio per verniciare un manufatto in fase di edificazione si dovrebbe utilizzare una pittura di cui all’all. 1 punto

    1. a), conforme al dispositivo del decreto, mentre tale obbligo non verrebbe più dato per una successiva verniciatura del medesimo manufatto, classificabile come intervento di manutenzione.Per quanto riguarda inoltre lo scopo di utilizzo, all’attività di manutenzione possono essere a pieno titolo attribuite le caratteristiche funzionali e di protezione riportate nella definizione citata.

Infine le esplicite esclusioni richiamate all’art. 3 comma 5, relativamente ai prodotti destinati alla manutenzione di edifici d’epoca e veicoli tutelati come beni culturali, lascia implicitamente intendere che i prodotti destinati ad ogni altro tipo di intervento di manutenzione, se ricompresi nell’allegato 1, sono soggetti alla disciplina del D.Lgs 161/2006.

Francesco Chiosi

IL PARERE DELL’APPA DI TRENTO

In merito alla problematica relativa all’applicazione del Decreto in oggetto, si informa che esso non rientra tra le competenze specifiche dell’A.P.P.A. – U.O. Tutela dell’aria e agenti fisici. In sede di accertamento si esegue anche una verifica delle materie prime impiegate nel ciclo produttivo, ma si dà per “scontato” che esse siano rispondenti alle norme riguardanti le caratteristiche merceologiche di settore, in quanto acquistate sul mercato dall’utilizzatore: dunque non si eseguono controlli specifici in merito.
Tali controlli sono in capo ad altre autorità, quali ad esempio la Guardia di Finanza e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in riferimento alla tutela della salute dei lavoratori.
Inoltre si precisa che le operazioni eseguite “in opera” o comunque realizzate a fini manutentivi in strutture aperte non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006.

Stefano Berlanda

 

 

Verniciare all’aperto – 02/02/2009
Un parere degli enti competenti, sull’applicazione del DLgs 161
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